Valutazione rischio biologico: cosa dice la normativa

Il rischio biologico è un fenomeno molto presente nelle aziende che può anche coinvolgere una collettività o l’ambiente.

Per questo devono essere costantemente monitorati i contesti professionali in cui vi è una forte esposizione da parte dei dipendenti. Infatti, qualsiasi attività di valutazione del rischio biologico potenziale consente di amministrare qualsiasi classificazione di contaminazione di tipo biologico, per tutelare la salute dei lavoratori nelle ditte.

Con l’aiuto di Pageambiente, società specializzata nell’analisi e valutazione del rischio biologico analizziamo la normativa di riferimento che deve essere rispettata ai fini:

  • di una corretta informazione e formazione del datore di lavoro
  • della tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente
  • di una corretta redazione del DVR

Art. 267 e Art. 268 del TU salute e sicurezza

Il D.Lgs 81/2008 contiene due articoli molto importanti che contengono tutta l’intera tassonomia degli agenti di tipo biologico, con l’intento di informare e di tutelare le persone.

L’articolo 267

In questo articolo sono contenuti il significato di agente biologico, microrganismo e coltura cellulare.

Quando si parla di agente biologico si intende un piccolo organismo che potrebbe essere pericoloso per la salute dell’uomo, poiché è in grado di creare infezioni, contaminazioni ed infine allergie. Il microrganismo definisce il soggetto dell’agente biologico che diviene oggetto di analisi quando si parla di rischio biologico potenziale, il quale compone anche la coltura cellulare insieme ad altri microrganismi della stessa natura.

L’articolo 268

Questo articolo, invece, descrive i gruppi di classificazione di differenti agenti biologici, ossia quelli di gruppo 1, 2, 3 e 4.

Questi gruppi delineano la gravità e il livello di propagazione in una comunità di persone o in una azienda in un reparto di una ditta, provocando una situazione di emergenza e di conseguenza un alto rischio biologico deliberato nel momento in cui si è consapevoli delle sostanze utilizzate.

Gli articoli sono solo un punto di riferimento per gli esperti e gli stessi datori di lavoro, i quali devono affrontare con attenzione e meticolosità qualsiasi problema o contaminazione da agenti biologici all’interno di una azienda, affrontando diverse valutazioni di rischio biologico, per poter poi divulgare e gestire anche le misure da adottare in caso di emergenza.

Art. 271 sulla Valutazione rischio biologico

Questo articolo definisce tutte le responsabilità che ha il datore di lavoro, dopo aver effettuato una approfondita analisi dei pericoli certi e una valutazione del rischio biologico potenziale in tutti i reparti della sua azienda. Inoltre, nel decreto vengono spiegate le misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza, nonché le azioni precauzionali da compiere per minimizzare o eliminare lo stesso rischio biologico. I punti fondamentali descritti e gli argomenti trattati nell’articolo 271 sono i seguenti:

  • Il datore aziendale deve distinguere le diverse caratteristiche di ogni agente biologico, prendendo delle misure di sicurezza in base al pericolo.
  • Il datore di lavoro deve riconoscere le malattie e le conseguenze che i lavoratori potrebbero incontrare una volta essere venuti a contatto con un agente biologico.
  • Dare le attività professionali più consone ai dipendenti, in base alla loro eventuale fragilità nei confronti di alcuni agenti biologici.
  • Saper identificare le conseguenze sanitarie.
  • Essere al corrente della prassi da seguire in caso di emergenza data da rischio biologico, dopo numerose valutazioni e analisi dei contesti in cui ci potrebbero essere delle complicazioni.
  • Conoscere tutte le tecniche di prevenzione per limitare ed eliminare il rischio biologico.
  • Capire quali fasi sono utili per evitare complicazioni o ulteriori rischi biologici sul luogo di lavoro.
  • Comprendere i molteplici piani di emergenza, dopo aver identificato i diversi gruppi di agenti biologici presenti sul luogo professionale.


Vista la complessità non solo delle normative, ma anche della metodologia di analisi e rilevazione degli agenti, è necessario rivolgersi a chi opera professionalmente e costantemente in modo che possa stilare un DVR rischio biologico affidabile e rispettoso delle regolamentazioni, in seguito ad una valutazione dello stato dell’arte dei processi produttivi.

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*